Art. 204 · Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento
ConvenzioneSez. 4

Art. 204

138 / 455

Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento

In vigore dal 20 dic 1994
Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento 1. Gli Stati si impegnano, per quanto è possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino. 2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attività da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attività rischiano di inquinare l'ambiente marino.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-204