ConvenzioneSez. 6

Art. 221

Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare

In vigore dal 20 dic 1994
Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare 1. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto degli Stati, in virtù del diritto internazionale sia consuetudinario sia convenzionale, di adottare e applicare al di là del mare territoriale misure proporzionate al danno subito o prevedibile, al fine di proteggere le proprie coste e gli interessi correlati, ivi compresa la pesca, dall'inquinamento o da una minaccia di inquinamento determinato da un incidente in mare o da azioni ad esso connesse, da cui è ragionevole aspettarsi conseguenze gravemente dannose. 2. Ai fini del presente articolo per "incidente in mare" si intende un abbordaggio, un incaglio o altro incidente di navigazione, o altro evento verificatosi a bordo o all'esterno della nave, che abbia arrecato danni materiali o comporti il pericolo imminente di danni materiali ad una nave o al suo carico.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-221

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Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare (Art. 221 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo