Art. 231 · Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati
ConvenzioneSez. 7

Art. 231

278 / 455

Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati

In vigore dal 20 dic 1994
Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati Gli Stati notificano prontamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati le misure adottate contro navi straniere conformemente alla sezione 6, e sottopongono allo Stato di bandiera tutta la documentazione ufficiale relativa a tali misure. Tuttavia, in caso di violazione commessa nel mare territoriale, lo Stato costiero deve rispettare tale obblighi solo in relazione a misure adottate nel corso di procedimenti. Gli agenti diplomatici o i funzionari consolari e, quando è possibile, le autorità marittime dello Stato di bandiera vengono immediatamente informate di tali misure adottate contro le navi straniere conformemente alla sezione 6.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-231