Art. 238 · Diritto di condurre ricerca scientifica marina
ConvenzioneParte XIII

Art. 238

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Diritto di condurre ricerca scientifica marina

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di condurre ricerca scientifica marina Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-238