Art. 248 · Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero
ConvenzioneSez. 3

Art. 248

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Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti: a) natura e scopi del progetto; b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche; c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sarà effettuato; d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature; e) nome dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto; f) la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.
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