Art. 258 · Messa in opera e utilizzo
ConvenzioneSez. 4

Art. 258

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Messa in opera e utilizzo

In vigore dal 20 dic 1994
Messa in opera e utilizzo La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni e apparecchiature per la ricerca in qualunque area dell'ambiente marino è subordinata alle stesse condizioni prescritte dalla presente Convenzione per l'esecuzione della ricerca scientifica marina nell'area in questione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-258