Accordo

Art. 17

Competenza del Comitato esecutivo

In vigore dal 23 nov 1994
Competenza del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo è responsabile dinnanzi al Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale del Consiglio. 2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'andamento del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene opportune. 3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare una qualunque delle sue prerogative, il Consiglio può con un voto a maggioranza semplice ripartita o con un voto speciale a seconda che la decisione del Consiglio in materia esiga un voto a maggioranza semplice ripartita o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo una qualunque delle sue prerogative ad eccezione delle seguenti: a) Ridistribuzione dei voti secondo l'; b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi secondo l'; c) revisione della lista dei produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") secondo l'; d) dispensa da obblighi secondo l' e regolamento delle controversie secondo l'; f) sospensione dei diritti secondo il paragrafo 3 dell'; g) determinazione delle condizioni di adesioni secondo l'; h) esclusione di un Membro secondo l'; i) proroga o fine del presente Accordo secondo l'; j) raccomandazione di emendamenti ai Membri secondo l'. 4. Il Consiglio può in qualunque momento con un voto a maggioranza semplice ripartita, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.
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Competenza del Comitato esecutivo (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo