Accordo
Art. 17
Competenza del Comitato esecutivo
In vigore dal 23 nov 1994
Competenza del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è responsabile dinnanzi al Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale del Consiglio.
2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'andamento del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene opportune.
3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare una qualunque delle sue prerogative, il Consiglio può con un voto a maggioranza semplice ripartita o con un voto speciale a seconda che la decisione del Consiglio in materia esiga un voto a maggioranza semplice ripartita o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo una qualunque delle sue prerogative ad eccezione delle seguenti:
a) Ridistribuzione dei voti secondo l';
b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione
dei contributi secondo l';
c) revisione della lista dei produttori di cacao fine ("fine" o
"flavour") secondo l';
d) dispensa da obblighi secondo l' e regolamento
delle controversie secondo l';
f) sospensione dei diritti secondo il paragrafo 3 dell';
g) determinazione delle condizioni di adesioni secondo
l';
h) esclusione di un Membro secondo l';
i) proroga o fine del presente Accordo secondo l';
j) raccomandazione di emendamenti ai Membri secondo l'.
4. Il Consiglio può in qualunque momento con un voto a maggioranza semplice ripartita, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-17