Accordo

Art. 10

Voti

In vigore dal 23 nov 1994
Voti 1. I Membri esportatori tengono insieme 1 000 voti ed i membri importatori detengono insieme 1 000 voti; tali voti sono ripartiti nell'ambito di ciascuna categoria di Membri, vale a dire quella dei Membri esportatori e quella dei Membri importatori, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri esportatori sono ripartiti come segue: ciascun Membro esportatore detiene cinque voti di base. I rimanenti voti sono ripartiti tra tutti i Membri esportatori in proporzione al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre anni del cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione ha pubblicato dati nell'ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao. 3. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono ripartiti in maniera uguale, secondo il numero intero di voti più ravvicinato per ogni Membro. I rimanenti voti sono suddivisi in base alla percentuale rappresentata, nei tre anni del cacao precedenti per i quali l'Organizzazione dispone di cifre definitive, dalla media delle importazioni annuali di ogni Membro importatore nel totale delle medie dell'insieme dei Membri importatori. A tal fine, le importazioni saranno calcolate aggiungendo alle importazioni nette di cacao in fave le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite nell'equivalente in fave secondo i coefficienti specificati all'. 34. Se per una qualunque ragione si presentino difficoltà relative alla determinazione o all'aggiornamento dei dati statistici di base per il calcolo dei voti secondo le norme dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può, con un voto speciale, decidere di adottare una diversa base statistica per il calcolo dei voti. 5. Nessun Membro può detenere più di 400 voti. I voti in eccedenza a questo numero, risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo sono ridistribuiti tra gli altri Membri secondo il disposto di detti paragrafi. 6. Se la composizione dell'Organizzazione è modificata, o se il diritto di voto di un Membro è sospeso o ristabilito in applicazione di una norma del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuove ripartizione dei voti secondo il presente articolo. 7. Non vi può essere frazionamento dei voti.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-10

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Voti (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo