Accordo

Art. 14

Ammissione di osservatori

In vigore dal 23 nov 1994
Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio può invitare ogni paese non Membro ad assistere in qualità di osservatore ad una qualunque delle riunioni. 2. Il Consiglio può inoltre invitare una qualunque delle organizzazioni di cui all' ad assistere ad una qualunque delle sue riunioni in qualità di osservatore.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-14

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Ammissione di osservatori (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo