Accordo
Art. 14
Ammissione di osservatori
In vigore dal 23 nov 1994
Ammissione di osservatori
1. Il Consiglio può invitare ogni paese non Membro ad assistere in qualità di osservatore ad una qualunque delle riunioni.
2. Il Consiglio può inoltre invitare una qualunque delle organizzazioni di cui all' ad assistere ad una qualunque delle sue riunioni in qualità di osservatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-14