Accordo
Art. 16
Elezione del Comitato esecutivo
In vigore dal 23 nov 1994
Elezione del Comitato esecutivo
1. I Membri esportatori ed i Membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti al Consiglio rispettivamente dai Membri esportatori e dai Membri importatori. L'elezione in ciascuna categoria ha luogo secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ciascun Membro assegna ad un solo candidato tutti i voti di cui dispone in virtù dell'. Un Membro può assegnare ad un altro candidato i voti che è autorizzato ad utilizzare ai sensi del paragrafo 2 dell'.
3. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-16