Accordo

Art. 13

Cooperazione con altre organizzazioni

In vigore dal 23 nov 1994
Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione in vista di procedere a consultazioni o a cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e organizzazioni inter- intergovernative appropriate. 2. Il Consiglio, in considerazione del particolare ruolo assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, tiene informata l'Organizzazione, come opportuno, riguardo alle sue attività ed ai suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio può inoltre adottare ogni adeguata disposizione per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali di produttori, di negozianti e di lavoranti di cacao. 4. Il Consiglio si adopera per far partecipare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo di cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre Parti che si interessano all'economia mondiale del cacao.
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Cooperazione con altre organizzazioni (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo