Accordo

Art. 15

Composizione del Comitato esecutivo

In vigore dal 23 nov 1994
Composizione del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo si compone di dieci Membri esportatori e di dieci Membri importatori. Se tuttavia il numero dei Membri esportatori o il numero dei Membri importatori dell'Organizzazione è inferiore a dieci, il Consiglio può, pur mantenendo la parità tra le due categorie di Membri, decidere con un voto speciale il numero totale dei membri del Comitato esecutivo. I Membri del Comitato esecutivo sono eletti per ogni anno del cacao secondo l' e sono rieleggibili. 2. Ciascun Membro eletto è rappresentato al Comitato esecutivo da un rappresentante e se lo desidera da uno o più sostituti. Può inoltre affiancare al suo rappresentante ai suoi sostituti uno o più Consiglieri. 3. Il Presidente e il Vice-presidente del Comitato esecutivo eletti dal Consiglio per ogni anno del cacao sono entrambi selezionati sia tra i rappresentanti dei Membri esportatori, sia tra i rappresentanti dei Membri importatori. Le due categorie si alternano per ogni anno del cacao. In caso di assenza provvisoria e permanente del Presidente e del Vice-presidente, il Comitato esecutivo può eleggere tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori a seconda dei casi, nuovi titolari di tali funzioni, a titolo provvisorio o permanente a seconda dei casi. Nè il Presidente, nè alcun altro Membro dell'Ufficio che presiede una riunione del Comitato esecutivo, possono partecipare alla votazione. Il sostituto può esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta. 4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione salvo se decide diversamente con un voto speciale. Se il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dal luogo dell'Organizzazione, su invito di un Membro, detto Membro si fa carico delle spese supplementari che ne risultano.
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