Accordo

Art. 8

Presidente e Vice-presidente del Consiglio

In vigore dal 23 nov 1994
Presidente e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge, per ciascun anno che corrisponde all'anno del cacao, un Presidente nonché un primo ed un secondo vice-presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione. 2. Il Presidente ed il primo Vice-Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo Vice Presidente è eletto tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie si alterneranno per ogni anno di produzione del cacao. 3. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e dei due Vice-Presidenti, o in caso di assenza permanente di uno o più tra di loro, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori, come convenga, nuovi titolari di queste funzioni, provvisori o permanenti a seconda dei casi. 4. Nè il Presidente, nè nessun altro Membro dell'Ufficio che presiede una riunione del Consiglio, può partecipare alla votazione. Il suo sostituto può esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo