Accordo

Art. 3

Membri dell'Organizzazione

In vigore dal 23 nov 1994
Membri dell'Organizzazione 1. Ciascuna Parte contraente è Membro dell'Organizzazione. 2. Sono istituite due categorie di Membri dell'Organizzazione, e cioè: a) I Membri esportatori; b) I Membri importatori. 3. Un Membro può cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo