Accordo
Art. 3
Membri dell'Organizzazione
In vigore dal 23 nov 1994
Membri dell'Organizzazione
1. Ciascuna Parte contraente è Membro dell'Organizzazione.
2. Sono istituite due categorie di Membri dell'Organizzazione, e cioè:
a) I Membri esportatori;
b) I Membri importatori.
3. Un Membro può cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-3