Accordo

Art. 4

Partecipazione di organizzazioni inter-governative

In vigore dal 23 nov 1994
Partecipazione di organizzazioni inter-governative 1. Ogni riferimento nel presente Accordo ad un "governo" o a "governi" sarà considerato valido anche per la Comunità Economica Europea e per ogni altra organizzazione inter-governativa avente responsabilità nella negoziazione, nella stipula e nell'attuazione di accordi internazionali, in particolare di accordi relativi ai prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione nel presente Accordo riguardo alla firma, ratifica, accettazione o approvazione o alla notifica di applicazione provvisoria ovvero all'adesione sarà considerata, per quanto riguarda tali organizzazioni intergovernative valida anche per la firma, ratifica, accettazione o approvazione o per la notifica di applicazione provvisoria ovvero l'adesione di tali organizzazioni. In caso di voto su questioni di loro competenza, dette organizzazioni inter-governative dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti assegnati ai loro Stati membri secondo l'. In tal caso gli Stati membri di dette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali. 3. Tali organizzazioni possono partecipare ai lavori del Comitato esecutivo su questioni di loro competenza.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-4

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