Accordo

Art. 7

Poteri e funzioni del Consiglio

In vigore dal 23 nov 1994
Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e compie tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni formali del presente Accordo o vigila sul loro adempimento. 2. Il Consiglio non è abilitato a stipulare alcun obbligo che non rientri nella portata di applicazione del presente Accordo e non può essere considerato come essendovi stato autorizzato dai Membri; in modo particolare, non ha facoltà di prendere denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facoltà di stipulare il Consiglio includerà nei suoi contratti le condizioni della presente disposizione e dell' affinché le altre parti ai contratti ne vengano a conoscenza; tuttavia, se queste condizioni non sono incluse, non per questo il contratto sarà inficiato da nullità e non si riterrà che il Consiglio abbia abusato dei poteri che gli sono conferiti. 3. Il Consiglio adotta con voto speciale i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con queste ultime, in particolar modo il proprio regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione. Il Consiglio può prevedere nel proprio regolamento interno una procedura che gli consenta di adottare, senza riunirsi, decisioni su questioni particolari. 4. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Accordo ed ogni altro registro che ritenga appropriato. 5. Il Consiglio può istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per aiutarlo ad adempiere alle sue funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo