Accordo

Art. 23

Responsabilità dei Membri

In vigore dal 23 nov 1994
Responsabilità dei Membri Le responsabilità di un Membro nei confronti del consiglio e degli altri Membri si limitano ai suoi obblighi concernenti i contributi espressamente previsti dal presente Accordo. Le Parti terze che trattano con il Consiglio sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle prerogative del Consiglio ed agli obblighi dei Membri, in particolare del paragrafo 2 dell' e della prima frase del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-23

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