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Art. 26

Revisione e pubblicazione dei conti

In vigore dal 23 nov 1994
Revisione e pubblicazione dei conti 1. Il prima possibile, ma non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio di bilancio, saranno riveduti l'estratto dei conti dell'Organizzazione per detto esercizio ed il bilancio alla chiusura di detto esercizio, relativi ai conti menzionati all'. La revisione è effettuata da un revisore indipendente di competenza riconosciuta, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri uno dei quali rappresentante dei Membri esportatori e l'altro dei Membri importatori, e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di Viaggio e le indennità di sussistenza possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Le condizioni d'ingaggio del revisore indipendente di riconosciuta competenza, nonché gli intenti e gli scopi della revisione sono enunciati nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto dei conti ed il bilancio revisionati dell'Organizzazione sono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sua successiva sessione ordinaria. 3. È pubblicato un riassunto dei conti e del bilancio in tal modo revisionati.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-26

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