Accordo
Art. 29
Produzione
In vigore dal 23 nov 1994
Produzione
1. Al fine di risolvere il problema degli squilibri del mercato a medio ed a lungo termine ed in particolare quello della sovrapproduzione strutturale, i Membri esportatori si impegnano a seguire un piano di gestione della produzione mirante a realizzare un equilibrio durevole della produzione e del consumo mondiale. Questo piano sarà elaborato dai paesi produttori in seno ad un Comitato di produzione istituito a tal fine dal Consiglio.
2. Questo Comitato è costituito da tutti i paesi Membri esportatori ed importatori. Tuttavia le decisioni del Comitato di produzione relative al piano ed ai programmi di gestione della produzione saranno adottate esclusivamente dai Membri esportatori che partecipano a tale Comitato, sotto riserva delle disposizioni dell'.
3. Il mandato del Comitato di produzione è, in particolare:
a) di coordinare le politiche ed i programmi stabiliti da ciascun paese produttore, in considerazione del piano di gestione della produzione elaborato dal Comitato;
b) di determinare le misure ed attività, comprese se del caso quelle in materia di diversificazione, che possono contribuire a ristabilire il prima possibile l'equilibrio durevole dell'offerta e della domanda mondiale del cacao e di raccomandarne l'applicazione.
4. Nella sua prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio adotta le previsioni annuali di produzione e di consumo mondiale per un periodo almeno corrispondente alla durata dell'Accordo. Il Direttore esecutivo fornisce i dati necessari per stabilire tali previsioni. Le previsioni così adottate dal Consiglio sono riesaminate e rivedute se del caso ogni anno. Il Comitato stabilisce un quadro indicativo relativo ai livelli annuali di produzione globale necessari per realizzare e mantenere l'equilibrio dell'offerta e della domanda secondo gli obiettivi del presente Accordo. I fattori da prendere in considerazione sono in particolare le variazioni previste della produzione e del consumo, in funzione dei movimenti dei prezzi reali delle variazioni previste del livello degli stock.
5. In considerazione del quadro indicativo stabilito dal Comitato secondo il paragrafo 4 del presente articolo, i Membri esportatori in quanto gruppo, attuano il piano di gestione della produzione al fine di conseguire l'equilibrio globale dell'offerta e della domanda a medio ed a lungo termine. Ciascun Membro esportatore elabora un programma di adeguamento della propria produzione che gli consenta di raggiungere gli obiettivi definiti nel presente articolo. Ciascun Membro esportatore è responsabile delle politiche, dei metodi e delle misure di controllo che applica per attuare il suo programma di produzione, ed informa regolarmente il Comitato riguardo alle politiche ed ai programmi recentemente istituiti o soppressi nonché ai loro risultati.
6. Il Comitato di produzione segue e sorveglia l'attuazione del piano e dei programmi di gestione della produzione.
7. Il Comitato presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio, sui quali il Consiglio si basa per passare in rassegna la situazione generale, valutando in particolare l'andamento dell'offerta e della domanda globale secondo le disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può indirizzare ai Membri raccomandazioni fondate su questa valutazione.
8. I Membri esportatori provvedono a finanziare il piano ed i programmi di gestione della produzione, ad eccezione dei costi relativi ai servizi amministrativi necessari per le funzioni del Comitato di produzione.
9. Ciascun Membro esportatore ha la responsabilità di finanziare l'attuazione del proprio programma di gestione della produzione.
10. Ogni Membro esportatore o ogni istituzione può contribuire al co-finanziamento di attività elaborate dal Comitato di produzione.
11. Il Comitato stabilisce le sue regole ed i suoi regolamenti.
12. Il Direttore esecutivo assiste il Comitato come necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-29