Accordo

Art. 34

Operazioni commerciali con non-membri.

In vigore dal 23 nov 1994
Operazioni commerciali con non-membri. 1. I Membri esportatori s'impegnano a non vendere cacao a non- membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento a Membri importatori, secondo le normali prassi commerciali 2. I Membri importatori s'impegnano a non acquistare cacao a non- membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da Membri esportatori, secondo le normali prassi commerciali. 3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e può chiedere ai Membri di comunicare informazioni appropriate secondo l'. 4. Ogni Membro che ha motivo di credere che un altro Membro abbia mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo può informarne il Direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell', oppure far riferimento al Consiglio in applicazione dell'.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-34

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