Accordo
Art. 38
Informazione
In vigore dal 23 nov 1994
Informazione
1. L'Organizzazione funge da centro per un'efficace raccolta, cambio e divulgazione:
a) di informazioni statistiche sulla produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stock di cacao nel mondo
b) nella misura in cui lo ritiene appropriato, di informazioni tecniche sulla coltivazione, la trasformazione e l'utilizzazione del cacao.
2. Oltre alle informazioni che i Membri sono tenuti a comunicare in virtù di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio può chiedere ai Membri di fornirgli i dati che giudica necessari per l'esercizio delle sue funzioni, in particolar modo rapporti periodici sulle politiche di produzione e di consumo, sui prezzi, sulle esportazioni e le importazioni, sugli stock e le misure fiscali.
3. Se il Membro non fornisce o ha difficoltà a fornire in tempi ragionevoli le informazioni statistiche o di altra natura di cui il Consiglio necessita per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può sollecitare il Membro in questione e spiegarne le ragioni. Se occorre un'assistenza tecnica a tale riguardo, il Consiglio può adottare tutti i provedimenti del caso.
4. Il Consiglio pubblica a date appropriato, ma non meno di due volte in ogni anno del cacao, valutazioni preventive della produzione del cacao in fave e delle macinature per detto anno del cacao.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-38