Accordo
Art. 35
Prezzo quotidiano
In vigore dal 23 nov 1994
Prezzo quotidiano
1. Ai fini del presente Accordo e in particolare a fini sorveglianza del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica un prezzo quotidiano del cacao in fave. Questo prezzo è espresso in diritti di tiraggio speciali (DTS) per tonnellata.
2. Il prezzo quotidiano è la media, calcolata giornalmente, dei corsi di cacao in fave per i tre mesi attivi a termine più ravvicinati, sul mercato a termine del cacao di Londra ed alla Borsa del caffè, del zucchero e del cacao di New York all'ora di chiusura delle trattative di Londra. I corsi di Londra sono convertiti in dollari degli Stati Uniti per tonnellata secondo il tasso di cambio del giorno a termine di sei mesi, stabilito a Londra alla chiusura.
La media espressa in dollari USA dei corsi di Londra e di New York è convertita in DTS al tasso di cambio ufficiale giornaliero appropriato del dollaro degli Stati Uniti in DTS pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio decide le modalità di calcolo da utilizzare quando siano disponibili solo i corsi su uno di questi due mercati del cacao, o se il mercato dei cambi di Londra è chiuso.
Il passaggio al periodo di tre mesi successivo avviene il 15 di ogni mese immediatamente precedente al mese attivo più ravvicinato in cui i contratti giungono a scadenza.
3. Il Consiglio, con un voto speciale, può decidere di avvalersi di ogni altro metodo per calcolare il prezzo giornaliero che ritenga più soddisfacente di quello stabilito nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-35