Accordo
Art. 36
Avvisi relativi alle importazioni ed alle esportazioni.
In vigore dal 23 nov 1994
Avvisi relativi alle importazioni ed alle esportazioni.
1. Il Direttore esecutivo, in conformità con le regole stabilite dal Consiglio, tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei Membri.
2. A tal fine, ciascun Membro avvisa il Direttore esecutivo, ad intervalli che possono essere stabiliti dal Consiglio, del volume delle sue esportazioni di cacao per paese di destinazione e del vol- ume delle sue importazioni di cacao per paese di origine, unendovi ogni altra informazione che il Consiglio può chiedere.
3. Il Consiglio stabilisce le regole che ritiene neecessarie per trattare i casi di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-36