Accordo
Art. 42
Cooperazione in seno all'economia del cacao
In vigore dal 23 nov 1994
Cooperazione in seno all'economia del cacao
1. Il Consiglio incoraggia i Membri ad avvalersi del parere di esperti in questioni relative al cacao.
2. Nell'esecuzione degli obblighi che il presente Accordo impone loro, i Membri svolgono le loro attività in modo da rispettare i circuiti commerciali stabiliti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.
3. I Membri non intervengono nell'arbitrato di controversie commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, nel caso in cui dei contratti non possano essere eseguiti a causa di regolamenti stabiliti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione delle procedure arbitrali. In questi casi, il fatto che i Membri abbiano l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non può giustificare l'inadempienza di un contratto o essere utilizzato come mezzo di difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-42