Accordo
Art. 46
Consultazioni
In vigore dal 23 nov 1994
Consultazioni
Ciascun Membro dà piena e completa considerazione ai reclami che possono essergli sottoposti da un altro Membro riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli offre ogni possibilità di consultazioni.Durante tali consultazioni, a richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra Parte, il Direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di tale procedura non possono essere imputate sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura sfocia in una soluzione, ne sarà reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si raggiunga una soluzione, la questione può essere deferita al Consiglio secondo l' su richiesta dell'una o dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-46