Accordo

Art. 47

Controversie

In vigore dal 23 nov 1994
Controversie 1. Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non è risolta dalle Parti alla controversia, è deferita al Consiglio per decisione su richiesta di una delle Parti alla controversia. 2. Se una controversia è deferita al Consiglio in virtù del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, vari Membri che detengono insieme un terzo almeno del totale dei voti, o cinque Membri qualsiasi, possono chiedere al Consiglio di avvalersi, prima di pronunciare la sua decisione, dell'opinione,sulle questioni controverse in oggetto, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3 del presente articolo. 3.a) A meno che il Consiglio decida diversamente che per voto speciale, il gruppo consultivo speciale è composto da: i) Due persone designate dai Membri esportatori, una delle quali esperta in questioni come quelle che sono oggetto del litigio, e l'altra essendo un giurista qualificato e di grande esperienza; ii) due persone, designate dai Membri importatori, una delle quali esperta in questioni come quelle che sono oggetto del litigio, e l'altra essendo un giurista qualificato e di grande esperienza; iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate secondo i capoversi i) e ii) precedenti o, qualora queste ultime non raggiungessero un accordo, dal Presidente del Consiglio; b) Non vi sono impedimenti a che cittadini di Membri siedano nel Gruppo consultivo speciale; c) i membri del Gruppo consultivo speciale siedono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo; d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale è sottoposta al Consiglio, il quale risolve la controversia dopo aver perso in considerazione tutti i dati pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controversie (Art. 47 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo