Accordo
Art. 44
Esonero da obblighi in circostanze eccezionali
In vigore dal 23 nov 1994
Esonero da obblighi in circostanze eccezionali
1. Il Consiglio può, con voto speciale, esonerare un Membro da un obbligo per via di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per i territori amministrati in regime di tutela.
2. Nel concedere un esonero ad un Membro in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalità, ed a quali condizioni e per quanto tempo il Membro è esonerato da detto obbligo, come pure le ragioni di tale esonero.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede esoneri ad un Membro per quanto riguarda l'obbligo di tale Membro, previsto all', di versare il suo contributo, o le conseguenze derivanti dall'inadempienza nei versamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-44