Accordo

Art. 25

Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo

In vigore dal 23 nov 1994
Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo 1. I contributi al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in monete liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni in materia di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei Membri per l'esercizio nel corso del quale divengono Membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui divengono Membri. 2. I contributi al bilancio preventivo amministrativo adottato ai sensi del paragrafo 4 dell' sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati stabiliti. 3. Se, alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo Membro tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un Membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo, il Direttore esecutivo chiede a tale Membro di provvedere al relativo pagamento il prima possibile. Se, allo scadere di un termine di due mesi a decorrere dalla data del sollecito del Direttore esecutivo, il Membro in questione non ha ancora versato il suo contributo, i suoi diritti di voto al Consiglio ed al Comitato esecutivo saranno sospesi fino al versamento integrale del contributo. 4. Un Membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo non può esser privato di alcun altro dei suoi diritti nè dispensato da alcun obbligo imposto dal presente Accordo, a meno che il Consiglio con un voto speciale non decida diversamente. Questo Membro conserva l'obbligo di versare il suo contributo e di far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo. 5. Il Consiglio può esaminare la questione della partecipazione di ogni Membro ritardatario di due anni nel pagamento dei suoi contributi e decidere con un voto speciale che detto Membro non godrà più dei diritti conferitigli per via della sua qualità di Membro e/o che di esso non sarà più tenuto conto a fini di bilancio. Il Membro in questione rimane tenuto a saldare tutti gli altri obblighi finanziari che gli incombono ai sensi del presente Accordo. Se paga i suoi arretrati, il Membro ricupera i diritti conferitigli dalla sua qualità di Membro. Ogni versamento effettuato da un Membro avente degli arretrati sarà innanzitutto destinato al pagamento di questi arretrati, piuttosto che al saldo dei contributi per l'esercizio in corso.
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Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo