Accordo
Art. 21
Privilegi ed immunità
In vigore dal 23 nov 1994
Privilegi ed immunità
1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. In particolare essa ha capacità di stipulare, di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione del suo Direttore esecutivo, del personale e e dei suoi esperti nonché dei rappresentanti dei Membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso a Londra il 26 marzo 1975 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (in appresso denominato "il Governo ospite") e l'Organizzazione internazionale del cacao, con gli emendamenti necessari al buon funzionamento del presente Accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione è trasferita in un altro paese, il nuovo Governo ospite conclude il prima possibile con l'Organizzazione, un Accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio.
4. L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso ha fine:
a) per reciproco consenso del Governo ospite e
dell'Organizzazione;
b) se la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori dal
territorio del Governo ospite; oppure
c) se l'Organizzazione cessa di esistere.
5. L'Organizzazione può concludere con uno o più Membri accordi, da approvarsi dal Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunità che possono essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-21