Accordo
Art. 27
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
In vigore dal 23 nov 1994
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
1. L'Organizzazione utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.
2. Per quanto concerne la realizzazione di ogni progetto finanziato con il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato non si assume alcun obbligo finanziario, neppure a titolo di garanzie fornite dai Membri o da altri enti. Nè l'Organizzazione, nè alcun Membro in ragione della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono qualsivoglia responsabilità relativamente ai prestiti chiesti o concessi da ogni altro Membro o da ogni altro organismo nell'ambito di questi progetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-27