Accordo

Art. 62

Emendamenti

In vigore dal 23 nov 1994
Emendamenti 1. Il Consiglio, può con voto speciale, raccomandare alle Parti contraenti un emendamento al presente Accordo. L'emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il Depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da Parti contraenti che rappresentano il 75 % almeno dei Membri esportatori raggruppanti almeno l'85 % dei voti dei Membri esportatori, e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei Membri importatori raggruppanti almeno l'85 % dei voti dei Membri importatori, o ad una data successiva eventualmente stabilita dal Consiglio con un voto speciale. Il Consiglio può fissare un termine, prima dello scadere del quale le Parti contraenti devono notificare al depositario che accettano l'emendamento e se l'emendamento non è entratao in vigore allo scadere di questo termine, esso si considera ritirato. 2. Se non è stata effettuata, a nome di un Membro, la notifica di accettazione di un emendamento alla data della sua entrata in vigore, tale Membro cessa in questa data di partecipare al presente Accordo a meno che il Consiglio non decida di prolungare il periodo stabilito per ricevere l'accettazione di questo Membro, in modo da consentirgli di espletare le sue procedure interne. Il Membro non è vincolato dall'emendamento fino a quando non ha notificato la sua accettazione di detto emendamento. 3. Quando adotta una raccomandazione di emendamento, il Consiglio in- via al Depositario una copia dell'emendamento. Il Consiglio dà al depositario le informazioni necessarie a determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente per chè l'emendamento possa entrare in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Emendamenti (Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo