Art. 1
In vigore dal 23 nov 1994
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-rd-1