Art. 1

In vigore dal 23 nov 1994
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.
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