Accordo
Art. 59
Esclusione
In vigore dal 23 nov 1994
Esclusione
Se il Consiglio conclude, a seguito delle disposizioni del paragrafo 3 dell' che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo e se determina inoltre che questa trasgressione ostacola fortemente il funzionamento del presente Accordo, esso può, con un voto speciale escludere questo Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, i Membri cessano di essere Membri dell'Organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-59