Accordo
Art. 58
Recesso
In vigore dal 23 nov 1994
Recesso
1. In qualunque momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Membro può recedere dal presente Accordo notificando per iscritto il suo recesso al Depositario. Il Membro informa immediatamente il Consiglio riguardo alla sua decisione.
2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica da parte del depositario. Se a seguito di un recesso il numero di membri è insufficiente a soddisfare le condizioni previste al paragrafo 1 dell' per l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare la situazione ed adottare gli appropriati provvedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-58