Accordo
Art. 63
Disposizioni supplementari e transitorie
In vigore dal 23 nov 1994
Disposizioni supplementari e transitorie
1. Il presente Accordo è considerato come sostitutivo dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, oppure a nome di questi ultimi, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non è specificato che i loro effetti cessino in tale data, rimarranno in vigore, salvo se siano modificate dalle norme del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma sul presente Accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra il sedici luglio millenoventonovantatre.
I testi del presente Accordo in lingua araba, cinese, francese inglese, russa e spagnola fanno tutti ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-63