Accordo
Art. 61
Durata, proroga e fine
In vigore dal 23 nov 1994
Durata, proroga e fine
1. Il presente Accordo rimane in vigore fino alla fine del quinto anno completo del cacao successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non sia prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o che non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
2. Per tutto il tempo che l'Accordo è in vigore, il Consiglio può con un voto speciale, decidere che sarà oggetto di nuovi negoziati affinché il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno del cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo o alla fine di ogni periodo di proroga decisa dal Consiglio secondo il paragrafo 3 del presente articolo.
3. Il Consiglio può, con un voto speciale, prorogare il presente Accordo nella sua totalità o in parte per due periodi non superiori ognuno a due anni del cacao. Il Consiglio notifica questa proroga al depositario.
4. Il Consiglio può in ogni momento con un voto speciale decidere di porre fine al presente Accordo, il quale cesserà alla data stabilita dal Consiglio rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai Membri in virtù dell' sussistono fino a quando gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo non siano stati onorati. Il Consiglio notifica al depositario questa decisione.
5. Nonostante la cessazione in qualunque modo del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificarne i conti e spartire gli averi;
durante questo periodo esso esercita i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a questi fini.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell' un Membro che non desidera essere Parte al presente accordo come prorogato in virtù del presente articolo, ne informa il Consiglio.
Questo Membro cessa di essere Parte al presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-61