Accordo

Art. 57

Riserve

In vigore dal 23 nov 1994
Riserve Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-57

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Riserve (Art. 57 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo