Accordo

Art. 53

Ratifica, accettazione, approvazione

In vigore dal 23 nov 1994
Ratifica, accettazione, approvazione 1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica,all'accettazione o all'approvazione dei Governi firmatari secondo la loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario non oltre il 30 settembre 1993. Tuttavia il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, o il Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo potranno concedere un termine ai governi firmatari che non hanno potuto depositare il loro strumento in tale data. 3. Ciascun Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, al momento del deposito, se è Membro esportatore o Membro importatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ratifica, accettazione, approvazione (Art. 53 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo