Accordo
Art. 55
Notifica di applicazione a titolo provvisorio
In vigore dal 23 nov 1994
Notifica di applicazione a titolo provvisorio
1. Un Governo firmatario che ha intenzione di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o un Governo per il quale le condizioni di adesione sono stabilite dal Consiglio, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento può in qualunque momento notificare al depositario che, in conformità con la sua procedura costituzionale e/o le sue leggi e regolamenti nazionali, esso applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore in conformità con l', oppure, se già è in vigore, ad una data specificata. Ogni Governo che effettua questa notifica dichiara, nel momento in cui la effettua, se sarà Membro esportatore o Membro importatore.
2. Un Governo che ha notificato, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo alla sua entrata in vigore, oppure ad una data specificata, diviene da questo momento Membro in via provvisoria. Esso rimane Membro a titolo provvisorio fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
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