Accordo
Art. 60
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
In vigore dal 23 nov 1994
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo Membro.
L'Organizzazione conserva gli importi già versati da questo Membro che è inoltre tenuto a pagare ogni importo dovuto alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, nel caso di una Parte contraente che non può accettare un emendamento e che, per questo fatto cessa di partecipare al presente Accordo in virtù del paragrafo 2 dell', il Consiglio può liquidare il conto nel modo che ritiene equo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-60