Atto Costitutivo

Art. 8

Conferenza generale

In vigore dal 13 feb 1985
Conferenza generale 1. La Conferenza si comporrà dei rappresentanti di tutti i Membri. 2. a) La Conferenza terrà una sessione ordinaria ogni due anni, salvo che decida diversamente. Verrà convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o alla maggioranza di tutti i suoi Membri. b) La Conferenza terrà la sua sessione ordinaria presso la Sede dell'Organizzazione, salvo che decida diversamente. Il Consiglio determinerà la sede in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie. 3. Fatte salve le altre funzioni specificate nel presente Atto costitutivo, la Conferenza: a) Fisserà le linee direttrici nonché gli orientamenti generali dell'Organizzazione; b) Esaminerà i rapporti del Consiglio, del Direttore Generale e degli organi accessori della Conferenza; c) Approverà il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio di esercizio dell'Organizzazione conformemente alle disposizioni dell'; fisserà la tabella delle quote di partecipazione in conformità con le disposizioni dell'; approverà il regolamento finanziario dell'Organizzazione e controllerà l'effettivo impiego delle risorse finanziarie dell'Organizzazione; d) Sarà abilitata ad adottare, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, convenzioni ed accordi in materie di competenza dell'Organizzazione, e a formulare raccomandazioni ai Membri in merito a dette convenzioni o accordi; e) Formulerà raccomandazioni ai Membri ed alle organizzazioni internazionali in materia di competenza dell'Organizzazione; f) Adotterà le opportune misure per consentire all'organizzazione di promuovere i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni. 4. La Conferenza potrà delegare al Consiglio quei poteri e compiti propri che riterrà opportuno affidargli, eccettuati quelli previsti all', lettera b); all'; all', paragrafo 3, lettere a), b), c); all', paragrafo 1; all', paragrafo 1; all', paragrafo 2; all', paragrafi 4 e 6; all'; all'; all', paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b); e all'Allegato I. 5. La Conferenza fisserà il proprio regolamento interno. 6. Ciascun Membro disporrà di un voto in seno alla Conferenza. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria del presente Atto costitutivo o del regolamento interno della Conferenza.
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