Atto Costitutivo

Art. 23

Emendamenti

In vigore dal 13 feb 1985
Emendamenti 1. Successivamente alla seconda seduta ordinaria della Conferenza, qualsiasi Membro potrà, in qualunque momento, proporre emendamenti al presente Atto costitutivo. Il testo degli emendamenti proposti sarà prontamente trasmesso a tutti i Membri da parte del Direttore generale, e sarà preso in esame dalla Conferenza solo allo scadere di novanta giorni dallo invio di detto testo. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ogni emendamento entrerà in vigore e sarà vincolante nei confronti di tutti i Membri allorchè; a) il Consiglio l'avrà raccomandato alla Conferenza; b) Sarà stato approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i Membri; e c) I due terzi dei Membri avranno deposto strumenti di rettifica, accettazione o Approvazione di detto emendamento presso il Depositario. 3. Qualsiasi emendamento relativo egli o 23 o relativo all'Allegato II entrerà in vigore e sarà vincolante nei confronti di tatti i Membri allorchè: a) Il Consiglio l'avrà raccomandato alla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri; b) Sarà stato approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri; e c) Tre quarti dei Membri avranno deposto strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di detto emendamento presso il Depositario.
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