Atto Costitutivo

Art. 19

Rapporti con altre organizzazioni

In vigore dal 13 feb 1985
Rapporti con altre organizzazioni 1. Il Direttore generale può, su approvazione del Consiglio e subordinatamente alle direttive stabilite della Conferenza: a) Concludere accordi tendenti a stabilire appropriati rapporti con altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e con altri organismi intergovernativi o governativi; b) Stabilire appropriati rapporti con organismi non governativi ed altri aventi attività affini a quelle dell'Organizzazione. Nello stabilire siffatti rapporti con degli organismi nazionali, il Direttore generale consulterà i governi interessati. 2. Subordinatamente agli accordi ed ai rapporti suddetti, il Direttore generale può allacciare rapporti di lavoro con gli organismi sopraddetti.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-19

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