Atto Costitutivo

Art. 21

Capacità giuridica, privilegi ed immunità

In vigore dal 13 feb 1985
Capacità giuridica, privilegi ed immunità 1. L'Organizzazione godrà sul territorio di ciascuno dei suoi Membri della capacità giuridica nonché dei privilegi ed immunità che le sono necessari per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi. I rappresentanti dei Membri ed i funzionari dell'Organizzazione godranno dei privilegi e delle immunità necessarie onde espletare le proprie funzioni in piena autonomia nell'ambito dell'Organizzazione. 2. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità di cui al paragrafo 1 saranno: a) Sul territorio di ciascun Membro che abbia aderito, per quanto riguarda l'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e sulle immunità degli istituti specializzati, quelli definiti dalle clausole standard di detta Convenzione, Così come modificate con allegato a detta Convenzione, approvato dal Consiglio; b) Sul territorio di ciascun Membro che non abbia aderito, per quanto riguarda l'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e sulle immunità degli istituti specializzati, ma che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle Nozioni Unite, quelli definiti in quest'ultima Convenzione, salvo che lo Stato non notifichi al Depositario, all'atto di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, di non intendere applicare quest'ultime Convenzione nei confronti dell'Organizzazione; la Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle Nazioni Unite cesserà di applicarsi all'Organizzazione trenta giorni dopo che tale Stato ne avrà notificato il Depositario; c) Quelli definiti in altri accordi conclusi dall'Organizzazione.
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