Atto Costitutivo
Art. 17
Fondo di sviluppo industriale
In vigore dal 13 feb 1985
Fondo di sviluppo industriale
Onde accrescere le proprie risorse nonché la propria capacità di rispondere celermente e prontamente ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, l'Organizzazione disporrà di un Fondo di sviluppo industriale finanziato con i contributi volontari a favore dell'Organizzazione contemplati all' e con altre risorse eventualmente previste dal regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il Direttore generale amministrerà il Fondo di sviluppo industriale conformemente alle direttive generali regolanti il funzionamento del Fondo fissate dalla Conferenza o dal Consiglio su mandato della Conferenza, e conformemente al regolamento finanziario dell'Organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-17