Atto Costitutivo

Art. 13

Composizione dei bilanci

In vigore dal 13 feb 1985
Composizione dei bilanci 1. L'Organizzazione svolgerà le sue attività conformemente al proprio programma di lavoro ed ai bilanci che avrà approvato. 2. Le spese dell'Organizzazione saranno suddivise nelle categorie seguenti: a) Spese sostenute attraverso i contributi posti in riscossione (rientranti nella voce "bilancio ordinario"); b) Spese sostenute attraverso i contributi volontari a favore dell'Organizzazione o con altre risorse contemplate dal regolamento finanziario (rientranti nella voce "bilancio operativo"). 3. Il bilancio ordinario provvederà alle spese di gestione, alle spese di ricerca, ad altre spese ordinarie dell'Organizzazione nonché a spese inerenti ad attività contemplate all'Allegato II. 4. Il bilancio operativo provvederà alle spese per l'assistenza tecnica e per altre attività connesse.
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