Atto Costitutivo

Art. 9

Consiglio per lo sviluppo industriale

In vigore dal 13 feb 1985
Consiglio per lo sviluppo industriale 1. Il Consiglio comprenderà cinquantatre membri della Organizzazione eletti dalla Conferenza, la quale terrà in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Consiglio, la Conferenza adotterà la seguente ripartizione dei seggi: trentatre membri del Consiglio saranno eletti fra gli Stati che figurano nelle parti A e C dell'Allegato I al presente atto costitutivo; quindici fra gli Stati contemplati nella parte B e cinque fra gli Stati contemplati nella parte D. 2. I membri del Consiglio resteranno in carica dal momento in cui termina la sessione ordinaria della Conferenza in cui saranno stati eletti fino al momento in cui terminerà la sessione ordinaria della Conferenza, quattro anni dopo; tuttavia, i membri eletti nel corso della prima sessione entreranno in carica all'atto della loro elezione e metà di loro resterà in carica fino al termine della sessione ordinaria che si terrà due anni dopo. I membri del Consiglio potranno essere rieletti. 3. a) Il Consiglio terrà almeno una sessione ordinaria all'anno, in data da stabilirsi. Sarà convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio. b) Le adesioni avranno luogo presso la Sede all'Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio. 4. Oltre alle funzioni specificate nel presente Atto costitutive e quelle affidategli dalla Conferenza, il Consiglio: a) Operando sotto la guida della Conferenza, veglierà alla realizzazione del programma di lavoro approvato e del bilancio, ordinario od operativo corrispondente nonché ad attuare altre decisioni della Conferenza; b) Raccomanderà alla Conferenza una tabella delle quote di partecipazione per le spese imputabili al bilancio ordinario; c) Presenterà alla Conferenza, ad ogni sessione ordinaria, un rapporto sulle attività del Consiglio; d) Pregherà i Membri di fornire informazioni sulle loro attività riguardanti i lavori dell'Organizzazione; e) Conformemente alle decisioni della Conferenza, ed alla luce degli eventi capaci di prodursi fra le sessioni del Consiglio o della Conferenza, autorizzerà il Direttore generale ad attuare le misure che il Consiglio riterrà opportune onde fronteggiare situazioni impreviste, tenuto conto delle funzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione; f) Qualora il posto di Direttore generale si rendesse vacante fra due sessioni della Conferenza, designerà un Direttore generale ad interim perché assolva tale funzione fino alla successiva sessione ordinaria o straordinaria del - la Conferenza; g) Stabilirà l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza; h) Assolverà altri compiti che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi dell'Organizzazione, fatte salve le limitazioni contemplate dal presente Atto costitutivo. 5. Il Consiglio stabilirà il proprio regolamento interna. 6. Ciascun membro disporrà di un veto in seno al Consiglio. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo che diversamente disposto dal presente Atto costitutivo o dal regolamento interno del Consiglio, 7. Il Consiglio inviterà ciascun Membro non rappresentato al suo interno a partecipare, senza diritto di voto, alle sue delibere qualora la materia discussa interessi detto Membro in modo particolare.
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