Atto Costitutivo
Art. 12
Spese delle delegazioni
In vigore dal 13 feb 1985
Spese delle delegazioni
Ciascun Membro e osservatore si assumerà le spese della propria delegazione alla Conferenza, al Consiglio o ad altro organo cui parteciperà.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-12