Atto Costitutivo
Art. 16
Contributi volontari a favore dell'Organizzazione
In vigore dal 13 feb 1985
Contributi volontari a favore dell'Organizzazione
Subordinatamente al regolamento finanziario dell'Organizzazione, il Direttore generale potrà, a nome dell'Organizzazione, accettare contributi volontari a favore dell'Organizzazione - quali donazione, lasciti e sovvenzioni - da parte di governi, organismi intergovernativi od organismi o oltre fonti non governative, purchè le condizioni di tali contributi volontari siano compatibili con gli obiettivi e la politica della Organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-16