Atto Costitutivo

Art. 16

Contributi volontari a favore dell'Organizzazione

In vigore dal 13 feb 1985
Contributi volontari a favore dell'Organizzazione Subordinatamente al regolamento finanziario dell'Organizzazione, il Direttore generale potrà, a nome dell'Organizzazione, accettare contributi volontari a favore dell'Organizzazione - quali donazione, lasciti e sovvenzioni - da parte di governi, organismi intergovernativi od organismi o oltre fonti non governative, purchè le condizioni di tali contributi volontari siano compatibili con gli obiettivi e la politica della Organizzazione.
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