Atto Costitutivo
Art. 18
Rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
In vigore dal 13 feb 1985
Rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
L'Organizzazione è collegata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite: ne costituisce uno degli istituti specializzati contemplati all'Art. 57 della Carta delle Nazioni Unite.
Qualsiasi accordo concluso conformemente all'Art. 63 della Carta dovrà essere approvato dalla Conferenza della maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti su raccomandazione del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-18